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	<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:14:17 +0000</pubDate>
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		<title>perde i beni intestati dal marito la moglie che porta a casa l&#8217;amante</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 10:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivanafois</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[cassazione]]></category>

		<category><![CDATA[tradimenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Rischia di perdere ogni bene intestatole dal marito la donna fedifraga, rea di aver tradito il coniuge incontrando l&#8217;amante anche nella casa familiare.
Lo si evince da una pronuncia della Cassazione, che ha confermato la sentenza con cui la Corte d&#8217;appello di Messina aveva dichiarato la revocazione &#8220;per ingratitudine&#8221; delle donazioni indirette fatte da un uomo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rischia di perdere ogni bene intestatole dal marito la donna fedifraga, rea di aver tradito il coniuge incontrando l&#8217;amante anche nella casa familiare.<br />
Lo si evince da una pronuncia della Cassazione, che ha confermato la sentenza con cui la Corte d&#8217;appello di Messina aveva dichiarato la revocazione &#8220;per ingratitudine&#8221; delle donazioni indirette fatte da un uomo al beneficio della propria moglie, alla quale aveva intestato la comproprietà di beni immobili acquistati con il proprio denaro.<span id="more-35"></span></p>
<p>LA SENTENZA - L&#8217;episodio risale al 1975, quando Aldo I, il marito tradito, aveva citato in giudizio l&#8217;ex coniuge Silvana P. che, all&#8217;epoca 36enne e madre di 3 figli aveva allacciato una relazione con un 23enne. La donna si era rivolta alla Suprema Corte per chiedere l&#8217;annullamento della pronuncia dei giudici del merito, ma gli &#8220;ermellini&#8221; della seconda sezione civile hanno rigettato il suo ricorso: &#8220;Il giudice d&#8217;appello - si legge nella sentenza n.14093 - ha infatti ritenuto, in coerenza con la lettura che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente dato dell&#8217;istituto in esame, che l&#8217;ingiuria grave richiesta dall&#8217;articolo 801 quale presupposto della revocazione consiste in un comportamento con il quale si rechi all&#8217;onore e al decoro del donante un&#8217;offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, sì da rilevare un sentimento di avversione che manifesti tale ingratitudine verso colui che ha beneficiato l&#8217;agente, che ripugna alla coscienza comune&#8221;.</p>
<p>Con una motivazione &#8220;esente da vizi logici o giuridici&#8221;, continuano i giudici di piazza Cavour, la Corte d&#8217;appello ha ritenuto che &#8220;costituiva ingiuria non tanto l&#8217;infedeltà coniugale della ricorrente, la quale all&#8217;età di trentasei anni, già madre di tre figli, aveva intessuto una relazione con un ventitreenne, protrattasi clandestinamente per vari anni e sfociata nell&#8217;abbandono della famiglia per convivere con il nuovo compagno, quanto - rileva la Cassazione - l&#8217;atteggiamento complessivamente adottato, menzognero e irriguardoso verso il marito, all&#8217;insaputa del quale la ricorrente si univa con l&#8217;amante nell&#8217;abitazione coniugale&#8221;.</p>
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		<title>legittimità delle investigazioni sui dipendenti</title>
		<link>http://www.ivanafoisinvestigazioni.it/blog/2008/06/legittimita-delle-investigazioni-sui-dipendenti/</link>
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		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 16:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[controlli]]></category>

		<category><![CDATA[sorveglianza lavoratori]]></category>

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		<description><![CDATA[Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza n. 5629/2000
SORVEGLIANZA DEI LAVORATORI
LEGITTIMITA&#8217; DEI CONTROLLI SU ATTIVITA&#8217; SVOLTE ALL&#8217;ESTERNO DELL&#8217;AZIENDA
Un breve commento sulla legittimità delle investigazioni su dipendenti
La possibilità, per il datore di lavoro, di effettuare indagini sui dipendenti infedeli o assenteisti a mezzo di investigatori privati è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza e la finalità di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza n. 5629/2000</h3>
<h4>SORVEGLIANZA DEI LAVORATORI</h4>
<h4>LEGITTIMITA&#8217; DEI CONTROLLI SU ATTIVITA&#8217; SVOLTE ALL&#8217;ESTERNO DELL&#8217;AZIENDA</h4>
<p>Un breve commento sulla legittimità delle investigazioni su dipendenti</p>
<p>La possibilità, per il datore di lavoro, di effettuare indagini sui dipendenti infedeli o assenteisti a mezzo di investigatori privati è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza e la finalità di tutela giudiziale di siffatte investigazioni consente che vengano effettuate con le esenzioni previste dalla Legge 196/2003, senza informare il dipendente.<span id="more-33"></span></p>
<p><strong>1. </strong>Non è vietato all&#8217;imprenditore di verificare il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al fine di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse o in corso di esecuzione (Cassazione, Sez. Lavoro, 18 febbraio 1997, n. 1455).<br />
E&#8217; consentita la verifica circa l&#8217;eventuale realizzazione di comportamenti illeciti esulanti dalla normale attività lavorativa (Cassazione Sez. Lavoro 9 giugno 1989 n. 2813) e non è vietato il ricorso alla collaborazione di investigatori privati, in considerazione della libertà della difesa privata e in mancanza di espliciti rilievi al riguardo (Cassazione, Sez. Lavoro, 17 ottobre 1998, n. 10313).</p>
<p><strong>2.</strong> I limiti delle investigazioni sono fissati dagli articoli 4 e 8 dello Statuto dei lavoratori che vietano l&#8217;uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei lavoratori e le indagini &#8220;sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell&#8217;attitudine professionale del lavoratore&#8221;.<br />
L&#8217;art. 2 Statuto dei lavoratori non vieta, infatti, che la tutela del patrimonio aziendale sia esercitata dal datore di lavoro direttamente o a mezzo terzi e l&#8217;art. 3 vieta il controllo occulto sull&#8217;attività lavorativa dei dipendenti e non l&#8217;accertamento di comportamenti contrari ai doveri del prestatore di lavoro (Pretura Milano 23.4.1986).</p>
<p><strong>3.</strong> &#8220;Le norme poste dagli art. 2 e 3 L. 20 maggio 1970 a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitando la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, con specifiche attribuzioni nell&#8217;ambito dell&#8217;azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria a tutela del patrimonio aziendale e di controllo della prestazione lavorativa), non escludono il potere dell&#8217;imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 C.C, di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica , l&#8217;adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell&#8217;esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui all&#8217;art. 4, stessa L. 300 del 1970, riferito esclusivamente all&#8217;uso di apparecchiature per il controllo a distanza (non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato); sono pertanto legittimi, in quanto estranei alla previsione delle suddette norme, i controlli posti in essere dai dipendenti di un&#8217;agenzia investigativa, i quali operando come normali clienti di un esercizio commerciale e non esercitando potere alcuno di vigilanza e di controllo, verifichino l&#8217;eventuale appropriazione di denaro (ammanchi di cassa)&#8221; (Cass. Sez. Lav. 23.8.1996, 7776)</p>
<p><strong>4.</strong> &#8220;Può quindi affermarsi la legittimità del controllo occulto su quelle prestazioni lavorative il cui inadempimento integra gli estremi dell&#8217;illecito&#8221; (Cass. 9836/1995).</p>
<p><strong>5.</strong> Sullo svolgimento di attività &#8220;in concorrenza&#8221; durante l&#8217;orario di lavoro: &#8220;Gli artt. 2 e 3 Statuto dei Lavoratori non possono trovare applicazione nelle ipotesi di realizzazione, da parte dei lavoratori, di comportamenti illeciti esulanti dalla normale attività lavorativa, pur se commessi nel corso di essa. L&#8217;attività lavorativa prestata a favore di un altro soggetto, concorrente del datore di lavoro, costituisce una violazione dell&#8217;obbligo di fedeltà, che non è rilevante sotto il profilo penale se è compiuta fuori dal normale orario di lavoro mentre integra gli estremi del delitto di truffa se è esercitata da parte di un soggetto che lucra la retribuzione fingendo di svolgere il lavoro che gli è stato affidato&#8221; (Cassazione sez. Lavoro n. 14383 del 3.11.2000).</p>
<p><strong>6.</strong> Sul controllo, effettuato all&#8217;esterno dell&#8217;azienda, sul dipendente che ozia anziché lavorare: &#8220;Pienamente conforme a diritto appare dunque la sentenza impugnata, in quanto ha ritenuto lecito il ricorso a investigatori privati al fine di verificare come il P. impiegava il tempo trascorso fuori dalla sede della Banca, e perché non ricadente nell&#8217;ambito del divieto di cui al richiamato art. 2, e perché finalizzato a verificare comportamenti che ben potevano integrare il delitto di truffa&#8221;. (Cassazione, Sez. Lavoro n. 5629 del 5 maggio 2000)</p>
<p><strong>7.</strong> Sul versante della privacy si riporta un provvedimento del Garante del novembre 2000 pubblicata sulla news-letter 8-14 gennaio 2001 che ribadisce come non viola le norme sulla privacy l&#8217;investigatore privato che, nel rispetto delle leggi e in base ad un preciso incarico, raccoglie informazioni utili alle indagini. Il Garante ha respinto il ricorso di un dipendente licenziato, che gli chiedeva di accertare se il trattamento di dati effettuato dai suoi datori di lavoro fosse lecito e corretto. Il dubbio si riferiva alle indagini di un investigatore che, per conto della sua società, era riuscito ad accertare l&#8217;insussistenza della patologia da lui addotta per giustificare i periodi di assenza. L&#8217;Autorità ha osservato che l&#8217;uso di informazioni al fine di far valere un diritto in sede giudiziaria è lecito. L&#8217;investigatore incaricato dal legale della società aveva raccolto e trasmesso alcuni dati personali del dipendente (fotografie, annotazioni sugli spostamenti, orari ecc.) risultati utili a dimostrare in giudizio l&#8217;inesistenza della malattia. Alcuni occasionali riferimenti a familiari presenti , durante gli spostamenti dell&#8217;interessato o altri particolari o comportamenti (es. autovetture guidate), che si potrebbero desumere dalle fotografie riprese a distanza o dalle annotazioni dell&#8217;investigatore, non sono stati ritenuti eccedenti , rispetto alla finalità di provare che il dipendente fosse in grado di svolgere una normale vita di relazione, nonché di riprendere l&#8217;attività lavorativa.</p>
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		<title>controlli a distanza con sistemi di rilevamento gps</title>
		<link>http://www.ivanafoisinvestigazioni.it/blog/2008/06/controlli-a-distanza-con-sistemi-di-rilevamento-gps/</link>
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		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 17:08:02 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[controlli con gps]]></category>

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		<description><![CDATA[sentenza n°16130 del 2 maggio 2002
I CONTROLLI A DISTANZA CON SISTEMI DI RILEVAMENTO GPS NON RICHIEDONO AUTORIZZAZIONE COME LE INTERCETTAZIONI DI COMUNICAZIONI.
(Sezione Quinta Penale - Presidente F. Marrone - Relatore M. Fumo)
LA CORTE OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale del riesame di Torino, con il provvedimento impugnato, ha, tra l&#8217;altro, confermato l&#8217;ordinanza di custodia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>sentenza n°16130 del 2 maggio 2002</h2>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><strong>I CONTROLLI A DISTANZA CON SISTEMI DI RILEVAMENTO GPS NON RICHIEDONO AUTORIZZAZIONE COME LE INTERCETTAZIONI DI COMUNICAZIONI.</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal;">(Sezione Quinta Penale - Presidente F. Marrone - Relatore M. Fumo)</p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal;">LA CORTE OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO</p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal;">Il Tribunale del riesame di Torino, con il provvedimento impugnato, ha, tra l&#8217;altro, confermato l&#8217;ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal competente GIP il 31/8/2001 nei confronti di B. L., M. B., C. F. ed altri, tutti sottoposti ad indagine per i delitti di associazione per delinquere e furto aggravato.<span id="more-34"></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal;">Ricorre per cassazione il difensore dei tre indagati sopra indicati e deduce: nullità dell&#8217;ordinanza impugnata per violazione di legge, difetto, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.</p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal;">Nel corso delle indagini, gli spostamenti dei ricorrenti furono monitorati e ricostruiti attraverso una attività di rilevazione satellitare.<br />
Trattasi di una vera propria attività di intercettazione, la quale deve essere, dunque, autorizzata dal GIP.</p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal;">Nel caso in esame, pur risultando emesse autorizzazioni per l&#8217;esecuzione di intercettazioni ambientali, nessuna autorizzazione risulta richiesta (e dunque concessa) per l&#8217;attività di rilevamento degli spostamenti della vettura in uso agli indagati.</p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal;">Ne consegue che ha errato il Tribunale del riesame quando ha rigettato la relativa eccezione difensiva, tempestivamente sollevata innanzi ad esso.<br />
Da ciò la nullità dell&#8217;impugnata ordinanza; violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi.</p>
<p>Invero il giudice cautelare ha svilito circostanze (favorevoli agli indagati) di estrema importanza, sostenendo che la semplice disponibilità di un garage o di porticato e di un&#8217;autovettura costituiscono la struttura logistica e la predisposizione dei mezzi, vale a dire quegli elementi dai quali dedurre la sussistenza di una struttura associativa e quindi del reato ex art. 416 c.p. [1].</p>
<p>Ne maggior fondamento ha l&#8217;affermazione del Tribunale del riesame che vede altro elemento sintomatico nella pretesa sussistenza di un medesimo modus operandi e nell&#8217;esistenza di legami con alcuni ricettatori.<br />
Parimenti erra il Tribunale quando passa ad esaminare gli elementi relativi ai singoli reati- fine.</p>
<p>Con riferimento, infatti, alla partecipazione dei sopra indicati indagati ai singoli furti preparati in danno di varie PP. OO., si sostiene che l&#8217;incompatibilità degli orari in cui i delitti sarebbero stati consumati, la mancata individuazione da parte del sistema GPS della autovettura nel luogo nel quale il furto veniva consumato, ovvero ancora la mancata corrispondenza del numero degli indagati con il numero delle persone notate a bordo dell&#8217;auto sono circostanze irrilevanti.</p>
<p>Arbitrariamente invece è stato ritenuto concludente il fatto che, nel corso delle conversazioni intercettate in auto, siano stati pronunziati nomi o soprannomi che potrebbero corrispondere a quelli degli indagati; violazione di legge e difetto di motivazione per quanto attiene alla sussistenza delle esigenze cautelari.<br />
Il Tribunale, da un lato, non ha motivato in ordine all&#8217;unica esigenza cautelare ravvisabile (art. 274 lett. C), dall&#8217;altro, non ha considerato che, ai sensi del comma II bis dell&#8217;art. 275 c.p.p., non può essere applicata la misura custodiale quando sussiste la ragionevole previsione di concessione della sospensione condizionale della pena (beneficio cui possono certamente accedere B. e C.).</p>
<p>Il ricorso deve essere rigettato ed i tre ricorrenti vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali.</p>
<p>La prima censura è infondata.</p>
<p>Hanno sostenuto i ricorrenti che la mancata previsione nel c.p.p. della necessità di autorizzazione anche per le cc.dd. intercettazioni GPS deriva unicamente dal fatto che, al momento della stesura del codice, tale sistema di controllo satellitare non era ancora stato realizzato.</p>
<p>Si tratta tuttavia sempre di intercettazione e quindi l&#8217;autorizzazione del giudice è necessaria.</p>
<p>L&#8217;affermazione che precede non può essere condivisa, atteso che la localizzazione di una persona (o di un oggetto) in movimento mai può essere considerata un&#8217;attività di intercettazione, anche se realizzata con modalità e tecnologie similari a quelle con le quali vengono portate ad esecuzione, appunto, le intercettazioni previste dal codice di rito.</p>
<p>Il capo IV del libro III del predetto codice reca, come è noto, intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.</p>
<p>L&#8217;art. 266 contempla l&#8217;ipotesi di intercettazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche o di altra forma di telecomunicazione.</p>
<p>L&#8217;ultimo comma di tale articolo si riferisce alle intercettazioni tra presenti.</p>
<p>L&#8217;art. 266-bis è relativo all&#8217;intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.</p>
<p>L&#8217;art. 268 prevede la registrazione e la trascrizione delle comunicazioni intercettate.</p>
<p>È dunque evidente che il concetto di intercettazione, pur mai esplicitamente definito dal legislatore, è relativo ad un&#8217;attività di ascolto (o lettura) e captazione di comunicazioni tra due o più persone.</p>
<p>Consiste, in un certo senso, nel sequestro di un bene immateriale: il contenuto di una comunicazione.</p>
<p>Ad esso rimane estranea l&#8217;attività di indagine volta a seguire i movimenti sul territorio di un soggetto, a localizzarlo e dunque a controllare, a distanza, non il flusso delle comunicazioni che lo stesso invia o riceve, ma la sua presenza in un determinato luogo in un certo momento, nonché l&#8217;itinerario seguito, gli incontri avuti etc.</p>
<p>Si tratta insomma di una modalità, tecnologicamente caratterizzata, di pedinamento.</p>
<p>Come tale, essa rientra nei mezzi di ricerca della prova cc.dd. atipici o innominati.</p>
<p>D&#8217;altronde, mentre l&#8217;intrusione nelle altrui comunicazioni comporta compressione della libertà e segretezza delle stesse, cioè di un valore costituzionalmente tutelato (art 15 Cost.), e dunque la necessità di autorizzazione motivata da parte dell&#8217;autorità giudiziaria, la localizzazione, sia pure a distanza, di un soggetto può farsi rientrare nell&#8217;ordinaria attività di controllo ed accertamento demandata alla polizia giudiziaria (cfr. artt. 55, 347, 370 c.p.p.).</p>
<p>Dunque, non solo non necessita l&#8217;osservanza delle disposizioni ex artt. 266 e seguenti c.p.p., relative alle intercettazioni di conversazione e/o comunicazioni, ma, non essendo in pericolo il predetto principio costituzionale, nemmeno appare necessario il decreto motivato dal PM, viceversa indispensabile, ad esempio, per l&#8217;acquisizione dei tabulati concernenti il traffico telefonico (cfr. S.U. sent. n. 6 del 23/2/2000, D&#8217;Amuri, rv. 215841).</p>
<p>D&#8217;altronde, quando il legislatore ha inteso adeguare il codice di rito ai nuovi ritrovati della tecnica, è intervenuto emanando specifiche norme.</p>
<p>Si pensi all&#8217;art. 11 della legge 547/93, che ha introdotto l&#8217;art. 266-bis, il quale precisa che è consentita, ovviamente con le modalità e nei limiti di cui agli articoli precedenti, l&#8217;intercettazione del flusso di comunicazioni relative a sistemi informatici e telematici, con riferimento ai reati ex art. 266 c.p.p. (oltre che per quelli commessi mediante impiego di tecnologie, appunto, informatiche o telematiche).</p>
<p>Nulla esclude dunque che anche il monitoraggio GPS degli spostamenti dell&#8217;indagato possa essere, in futuro, attraverso l&#8217;emanazione di idonee norme derogatorie dei principi generali in tema di indagini preliminari, specificamente disciplinato.</p>
<p>La seconda censura è inammissibile, in quanto, in parte, manifestamente infondata, in parte affidata a considerazioni di merito. È certamente lecito ipotizzare sulla base della disponibilità dei locali (garage, fabbricato), mezzi di trasporto (autovettura Audi), nonché dalla stabilità degli accordi con i ricettatori e della costanza delle modalità operative, la sussistenza di un&#8217;associazione criminosa volta alla consumazione di delitti contro il patrimonio (nel caso di specie, furti in appartamenti).</p>
<p>Si tratta, naturalmente, di elementi sintomatici dell&#8217;esistenza e stabilità del vincolo associativo, elementi che vanno apprezzati e criticamente vagliati.</p>
<p>Altro non ha fatto il Tribunale del riesame, che ha ricordato come i tre indagati, insieme con altri non ricorrenti, risultino coinvolti in più episodi criminosi, portati ad esecuzione con una tecnica identica, avvalendosi sempre della stessa autovettura, ricoverata in una ben identificata autorimessa.</p>
<p>Ai furti seguivano contatti con ben individuati ricettatori.</p>
<p>Insomma, i giudici cautelari hanno certamente motivato il loro convincimento, dando conto della ragione per la quale essi hanno ritenuto che, allo stato, debba essere ipotizzata la sussistenza di una struttura delinquenziale, che agiva secondo uno sperimentato (e rispettato) protocollo.</p>
<p>Le doglianze relative a quanto sostenuto dai giudici cautelari in ordine ai singoli furti (reati-fine) si risolvono in censure di fatto a fronte di un&#8217;argomentata interpretazione dei dati indiziari, operata dal Tribunale, il quale ha spiegato, in maniera non illogica, per quale motivo risulti, allo stato, plausibile l&#8217;ipotesi ricostruttiva offerta dall&#8217;Accusa.</p>
<p>Ne, infine, può condividersi il rilievo inerente le esigenze cautelari.</p>
<p>Il Tribunale del riesame fa chiaramente e motivatamente riferimento al pericolo di reiterazione della condotta criminosa, al pericolo di fuga (per il solo C.), alla proporzione tra l&#8217;entità dei fatti e la sanzione che potrebbe essere irrogata.</p>
<p>Rimane così superato il rilievo dei ricorrenti, che riposa sul dettato del comma II bis dell&#8217;art. 275 c.p.p.</p>
<p>Se riconosciuti colpevoli dei reati loro ascritti (associazione per delinquere e furti pluriaggravati), gli indagati potrebbero essere condannati a pena superiore a quella che consente la concessione del beneficio ex art. 163 c.p.</p>
<p>Tale è la considerazione, chiaramente espressa, dal giudice cautelare, che ha dato conto del suo convincimento (facendo implicitamente riferimento ai parametri ex art. 133 c.p.) e che dunque è immeritevole della censura mossagli.</p>
<p>Deve farsi luogo a comunicazione ex art. 94 disp. att. c.p.p.</p>
<p>PER QUESTI MOTIVI</p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, manda alla Cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p.</p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal;">
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		<title>cosa chiedere e cosa non chiedere</title>
		<link>http://www.ivanafoisinvestigazioni.it/blog/2008/05/cosa-chiedere-e-cosa-non-chiedere-all%e2%80%99investigatore/</link>
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		<pubDate>Mon, 12 May 2008 14:01:09 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[cosa chiedere]]></category>

		<category><![CDATA[cosa non chiedere]]></category>

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		<description><![CDATA[D.: 
cosa chiedere e cosa non chiedere all&#8217;investigatore
R.: 
Innanzitutto è necessario fissare un appuntamento con l’investigatore privato nel quale è necessario esporre il problema e concordare i metodi di investigazione, i tempi e i costi per la migliore riuscita del caso. In secondo luogo è importante informare l’investigatore di tutti quegli elementi, anche particolari che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><strong>D.: </strong></span><strong><br />
cosa chiedere e cosa non chiedere all&#8217;investigatore</strong></p>
<p><span><strong>R.: </strong></span><strong><br />
</strong>Innanzitutto è necessario fissare un appuntamento con l’investigatore privato nel quale è necessario esporre il problema e concordare i metodi di investigazione, i tempi e i costi per la migliore riuscita del caso. In secondo luogo è importante informare l’investigatore di tutti quegli elementi, anche particolari che a prima vista potrebbero risultare insignificanti, che sono necessari e indispensabili per giungere al migliore risultato.<br />
Una volta pianificata la strategia e dopo aver raccolto tutti gli elementi è opportuno che il cliente se decide di accettare le condizioni offerte firmi il mandato da rilasciare all’investigatore. Vi sono poi tutta una serie di richieste alle quali l’investigatore non puo’ in alcun modo soddisfare poichè sono di competenza esclusiva della magistratura ordinaria (es.: intercettazioni telefoniche ed ambientali, spionaggio, ecc.) oppure richieste contrarie alla legge (es.: creazione di prove, ecc.).</p>
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		<title>quando rivolgersi ad un investigatore</title>
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		<pubDate>Mon, 12 May 2008 13:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivanafois</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[faq]]></category>

		<category><![CDATA[investigatore]]></category>

		<category><![CDATA[rivolgersi all'investigatore]]></category>

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		<description><![CDATA[D.:
quando rivolgersi ad un investigatore privato
R.:
Tutti coloro, sia privati che aziende, si possono rivolgere ad un investigatore privato qualora vogliano &#8220;dissipare il dubbio&#8221; che li assale e che rientra nelle competenze dei servizi offerti.
Rivolgersi ad un investigatore privato rappresenta dunque la scelta migliore per giungere alla conoscenza della verità, questo perchè l&#8217;investigatore privato, per condurre la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>D.:<br />
quando rivolgersi ad un investigatore privato</strong></p>
<p><strong>R.:</strong><br />
Tutti coloro, sia privati che aziende, si possono rivolgere ad un investigatore privato qualora vogliano &#8220;dissipare il dubbio&#8221; che li assale e che rientra nelle competenze dei servizi offerti.<br />
Rivolgersi ad un investigatore privato rappresenta dunque la scelta migliore per giungere alla conoscenza della verità, questo perchè l&#8217;investigatore privato, per condurre la propria indagine, si avvale di metodi scentifici: non esistono misteri inspiegabili. Pertanto l&#8217;investigatore privato grazie alla sua esperienza e mediante il ragionamento si impegna a fornire una spiegazione razionale.</p>
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		<title>&#8220;privacy&#8221; e prove raccolte</title>
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		<pubDate>Mon, 12 May 2008 13:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivanafois</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[faq]]></category>

		<category><![CDATA[attività investigativa]]></category>

		<category><![CDATA[privacy]]></category>

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		<description><![CDATA[D.: &#8220;privacy&#8221; e prove raccolte
R.:
L&#8217;investigatore privato svolge la propria attività nel pieno rispetto della privacy e del proprio codice deontologico. L&#8217;attività investigativa non viola in nessun modo la &#8220;privacy&#8221; in quanto proprio il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. L.vo 30 giugno 2003, n°196) prevede la gestione e il trattamento dei dati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>D.: &#8220;privacy&#8221; e prove raccolte</p>
<p>R.:</strong><br />
L&#8217;investigatore privato svolge la propria attività nel pieno rispetto della privacy e del proprio codice deontologico. L&#8217;attività investigativa non viola in nessun modo la &#8220;privacy&#8221; in quanto proprio il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. L.vo 30 giugno 2003, n°196) prevede la gestione e il trattamento dei dati personali senza consenso quando &#8220;è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive o comunque per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria&#8221;.<br />
Pertanto l&#8217;attività investigativa non solo non viola la privacy ma tutti gli elementi probatori acquisiti attraverso le indagini, potranno essere utilizzati come prove in giudizio.<br />
In ambito civile potrà inoltre essere richiesta la testimonianza degli agenti investigatori che hanno curato direttamente le indagini; al contario, in sede penale, l&#8217;unica persona a poter svolgere direttamente le indagini è il titolare della licenza.</p>
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		<title>come scegliere l&#8217;investigatore</title>
		<link>http://www.ivanafoisinvestigazioni.it/blog/2008/05/come-scegliere-linvestigatore-privato/</link>
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		<pubDate>Mon, 12 May 2008 12:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivanafois</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[faq]]></category>

		<category><![CDATA[Aggiungi nuovo tag]]></category>

		<category><![CDATA[come scegliere]]></category>

		<category><![CDATA[esperienza]]></category>

		<category><![CDATA[federpol]]></category>

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		<description><![CDATA[D.: come scegliere l&#8217;investigatore privato
R.:
Innanzitutto è necessario assicurarsi che l&#8217;investigatore privato o l&#8217;agenzia investigativa prescelta possiedano la licenza; infatti, per poter operare legalmente l&#8217;investigatore privato  necessita di un&#8217;autorizzazione rilasciata dalla Prefettura ai sensi dell&#8217;art.134 del T.U.L.P.S.
La Prefettura rilascia la licenza solo dopo aver verificato che sussistano le capacità tecniche richieste dall&#8217;art. 136 del R.D. n.773 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>D.: come scegliere l&#8217;investigatore privato</strong></p>
<p><strong>R.:</strong><br />
Innanzitutto è necessario assicurarsi che l&#8217;investigatore privato o l&#8217;agenzia investigativa prescelta possiedano la licenza; infatti, per poter operare legalmente l&#8217;investigatore privato  necessita di un&#8217;autorizzazione rilasciata dalla Prefettura ai sensi dell&#8217;art.134 del T.U.L.P.S.<br />
La Prefettura rilascia la licenza solo dopo aver verificato che sussistano le capacità tecniche richieste dall&#8217;art. 136 del R.D. n.773 del 1931 e la specifica esperienza professionale.<br />
Quindi, senza dubbio, il fattore più importante da considerare nella scelta di un&#8217;investigatore privato è l&#8217;esperienza che lo stesso ha maturato sul campo.<br />
La grande professionalità di questo studio è testimoniata dal fatto che la titolare vanta un&#8217;esperienza trentennale acquisita direttamente sul campo e si avvale di validi collaboratori.<br />
Ivana Fois è inoltre una dei soci fondatori dell&#8217;associazione<a href="http://www.italdetectives.org" > Italdetectives</a>.</p>
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